Art. 2.
(Principio di eguaglianza).

      1. In attuazione dell'articolo 3 della Costituzione, le formazioni sociali di cui alla presente legge hanno piena dignità sociale e sono eguali di fronte alla legge senza distinzioni di sesso, di razza, di cittadinanza, di lingua, di religione, di condizioni personali e sociali.
      2. Le formazioni sociali tutelate ai sensi della presente legge e i loro componenti come singoli non possono subire ingiuste discriminazioni fondate sulla natura della relazione o su motivazioni sessuali.